Cos’è il PI.M.U.S.
Il PI.M.U.S. ( spesso scritto PIMUS) è l’acronimo di Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio; è un documento operativo, che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio; esso rappresenta il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Le indicazioni contenute nel Piano sono finalizzate a garantire:
- la sicurezza del personale addetto alle operazioni di montaggio e smontaggio;
- la sicurezza di chi, pur non essendo addetto al montaggio, potrebbe essere coinvolto in queste operazioni (esempio: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti di un edificio in corso di ristrutturazione, passanti, ecc.);
- la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio per le lavorazioni per cui è stato realizzato.
Quando e chi redige il Pimus?
La redazione del PI.M.U.S. è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa incaricata al montaggio e smontaggio. Tale documento, specifico per ogni cantiere, deve essere elaborato prima dell’avvio delle attività in cantiere, come appendice al POS, come esito della specifica valutazione dei rischi per lavori in quota degli addetti alla realizzazione del ponteggio.
Il PI.M.U.S. deve essere redatto per:
- un ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, tubi e giunti e multidirezionali, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
- un impalcato o opera provvisionale realizzata con elementi di ponteggio metallico fisso;
- un ponteggio realizzato con elementi in legno.
Non occorre redigere il PI.M.U.S. per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc.
Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da un’impresa e alle attività partecipano anche dei lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. dovrà essere redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.
Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PI.M.U.S. sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario e gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.
Per la sua redazione, l’articolo 136 comma 1 prescrive che deve essere redatto da persona competente, ma non specifica i requisiti che la persona deve possedere per l’affidamento di tale incarico da parte del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori di montaggio e smontaggio.