Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici; il testo completo include nel superbonus anche seconde case, demolizioni e ricostruzioni, associazioni sportive, collettori solari e villette a schiera.
Queste sono solo alcune delle novità più importanti introdotte dalla conversione in Legge del decreto, che punta ad allargare il panorama già ampio dei lavori e dei beneficiari, mantenendo però invariato il periodo di validità dell’incentivo che terminerà il 31 dicembre 2021.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:
- efficienza energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
I BENEFICIARI: NOVITÀ E VALIDITÀ DELLE DETRAZIONI
I beneficiari del Superbonus indicati ai commi 9 e 10 dell’Art.119 diventano quindi:
> Condomini
> Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
> IACP – Istituti Autonomi Case Popolari.
> Cooperative abitative
> Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
> Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La validità del Superbonus si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta d pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.
GLI INTERVENTI PRINCIPALI
> Realizzazione di cappotto termico
> Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio
> Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari e nelle villette a schiera
> Messa in sicurezza antisismica
> Efficientamento energetico
> Fotovoltaico
> Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
> Colonnine di ricarica
NOTA BENE
Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).