LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: tutto quello che c’è da sapere

Con l’aggiornamento di settembre 2024 del D.Lgs. n. 81/2008, sono state apportate rilevanti modifiche all’articolo 27, recante il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
La tanto discussa “Patente a punti” di cui si è parlato nei mesi scorsi ha finalmente preso vita, ma molto ancora è da chiarire per gli addetti ai lavori. Nel presente articolo andiamo a specificare i principali step operativi.

Obiettivo del legislatore

La patente a crediti è stata messa a punto allo scopo di diventare uno strumento per tenere sotto controllo le imprese e i lavoratori autonomi italiani ed esteri, stringendo la morsa contro il lavoro sommerso e sensibilizzando al rispetto delle procedure, con lo scopo di ridurre il rischio di infortunio sul lavoro che troppo spesso si tramuta in eventi con gravità permanente e invalidante, a volte mortale.

Soggetti interessati al rilascio della patente

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente:

le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili […] ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Punteggio patente

Il punteggio del numero dei crediti è pari a 30 crediti, incrementabili al massimo fino alla soglia di 100, secondo i criteri indicati dall’art.5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

Requisiti

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi**;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997**;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**.

**nei casi previsti dalla normativa vigente

Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.ispettorato.gov.it) attraverso SPID personale o CIE.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. data di rilascio e numero della patente;
  4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Gli Uffici territoriali, hanno la facoltà di avviare un’attività di indagine in caso di evento dal quale:

  • “deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, […] ovvero al dirigente […], almeno a titolo di colpa grave”;
  • “deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 11 almeno a titolo di colpa grave”.

Quando può essere revocata la patente a crediti?

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008:

la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti […], accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente […]”.

La competente sede territoriale dell’Ispettorato provvede, a seguito di iter procedurale ben definito, a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”.


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