COSA SUCCEDE NEL CASO DI RISCONTRO DI UN CASO CONFERMATO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE?
Ad ogni segnalazione di caso accertato, le Aziende Sanitarie Locali procedono all’indagine epidemiologica in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive.
Qualora il caso venga accertato, il personale sanitario contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
Le Aziende Sanitarie Locali forniscono al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
Per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dalle Aziende Sanitarie Locali. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali 2 contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22/02/2020 effettuando operazioni di pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.
SE UN LAVORATORE SINTOMATICO HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19, COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate, solitamente è già noto alle Aziende Sanitarie Locali ed è posto in isolamento domiciliare.
Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, in tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione alle Aziende Sanitarie Locali secondo i protocolli normativi stabiliti.
IL LAVORATORE, CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE O MALATTIA?
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
NEL CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19, COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate solitamente è già noto alle Aziende Sanitarie Locali ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.
Se il contatto è soltanto ipotizzato, occorre comunicare tale circostanza alle Aziende Sanitarie Locali, che valuteranno le specifiche misure precauzionali.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?
In base al DPCM 29/02/2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, sono obbligati a comunicare tale circostanza alle Aziende Sanitarie Locali, che valuteranno le specifiche misure. Non dovranno essere segnalati i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.
QUANDO È NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 E QUALE TIPO DI MASCHERINE È EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?
Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02/03/2020 del Ministero della Salute, le mascherine FFP2 o FFP3, sono previste per:
- personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.
Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute). La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.
Al momento non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi conclamati e tanto meno la dotazione di guanti monouso confermando che per la protezione delle mani è fondamentale il lavaggio e la disinfezione e per la protezione delle vie respiratorie è fondamentale il rispetto delle prassi igienico comportamentali diffuse.
ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA ATTUARE ALL’INTERNO DELLE MENSE AZIENDALI?
È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.
ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA ATTUARE ALL’INTERNO DEGLI SPOGLIATOI AZIENDALI?
Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.
QUALI SONO LE ATTIVITÀ AZIENDALI CHE SAREBBE MEGLIO SOSPENDERE O RINVIARE?
L’obiettivo delle ordinanze che regolano le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo.
Con il D.P.C.M. 08/03/2020 si richiama l’attenzione di tutte le realtà lavorative, che per tutela dei lavoratori, possono essere applicate quindi misure di supplementare precauzione quali eventuali limitazioni temporanee delle attività, riduzione degli orari di apertura, limitazioni alle trasferte in siti in cui non siano presenti focolai, attivazione di smart working o lavoro agile, evitare per quanto possibile riunioni favorendo le conference call o riunioni a distanza e simili.
Inoltre, il D.P.C.M. 08/03/2020 invita ad incentivare la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dal DPCM stesso per le restrizioni specifiche e le misure di contrasto per il contenimento a livello nazionale.
QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE È OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?
Come già ribadito, l’obiettivo di questo documento è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati a livello regionale e nazionale.
Sicuramente il primo punto è quello di garantire un’adeguata informazione, diffondendo le regole indicate dal Ministero e dagli Organi Istituzionali competenti in materia e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
- Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
- Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia”.
- Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.
- Garantire un’adeguata pulizia dei locali.
IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
QUAL È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale e del Dipartimento di Prevenzione; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verica il rispetto dell’isolamento domiciliare. Il Medico Competente si rende disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare e collabora con il Datore di Lavoro e le altre gure aziendali della prevenzione e di informazione.
Non è previsto in nessun caso che il Medico Competente effettui tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori.
LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUÒ PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E SEGUENDO IL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERCI MISURE DI PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?
Le attività possono proseguire nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive, salvo il rispetto delle restrizioni specifiche e le misure di contrasto per il contenimento a livello nazionale, dettate nel D.P.C.M. 08/03/2020.
Analogamente al punto 6, il Garante della Privacy si è espresso sulle iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati, pertanto i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali dell’appaltatore/fornitore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, in modo sistematico e generalizzato, con specifiche richieste di autocertificazioni o con moduli di raccolta firme.
SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L’AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) È CONSIGLIABILE/POSSIBILE POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL M.C.?
La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della Salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d’attesa.
- Attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- Si ritiene utile differire in ogni caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai ni dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
IL DATORE DI LAVORO È AUTORIZZATO A CHIEDERE AI LAVORATORI INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI SINTOMI INFLUENZALI OPPURE SUI RECENTI SPOSTAMENTI?
Anche il Garante della Privacy – dott. Antonello Soro si è espresso di recente a seguito numerosi quesiti ricevuti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Si segnala che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Tali accertamenti spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.