A seguito del recepimento da parte dell’Italia della Direttiva Europea n. 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è entrato in vigore D. Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023.
L’obiettivo base della Direttiva UE 2020/2184, ripreso dal decreto legislativo, è quello di indicare quelle azioni volte a migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, con un occhio in particolare all’ambiente. Favorendo quindi l’installazione all’esterno e all’interno degli spazi pubblici di dispositivi di distribuzione di acqua nonché attraverso la promozione dell’utilizzo di acqua di rubinetto.
Nella direttiva si incoraggia anche la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.
Per anni il riferimento europeo sul tema della qualità delle acque per il consumo umano (potabili) è stata la Direttiva 98/83/CE. La normativa, pur essendo stata modificata negli anni, aveva la necessità di subire un profondo restauro nella sua struttura, da qui la decisione del Parlamento europeo di riscrivere la normativa emanando la Direttiva UE n. 2020/2184 appunto, ed abrogando la precedente.
Quali sono le novità?
Quanto all’Italia, abbiamo recepito la direttiva emanando il in D. Lgs. 18/2023, in cui si classificano gli edifici per classi di priorità (A, B, C1, C2, D, E) in base ai servizi erogati; inoltre tra le principali revisioni presenti nella nuova normativa sulla qualità dell’acqua potabile si evidenzia:
- nuovo elenco dei valori di parametro utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano;
- l’implementazione di un approccio basato sull’analisi del rischio (delle aree di alimentazione dei punti di prelievo da destinare ad uso potabile; della rete idro-potabile; della rete idrica interna agli edifici);
- migliorare l’accesso all’acqua potabile;
- la regolamentazione della tipologia di informazioni da fornire ai consumatori, per renderli più consapevoli dei loro consumi;
- l’omogeneizzare dei differenti sistemi nazionali di approvazione dei materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano.
La classificazione degli edifici
Come detto sopra la normativa ha classificato gli edifici per classi di priorità (A, B, C1, C2, D, E) in base ai servizi erogati. Gli edifici classificati come in classe E sono definiti invece come non prioritari (edifici pubblici o privati, condomini, abitazioni, uffici, istituti di istruzione ed educativi, attività commerciali).
Gli edifici in classe E sono ritenuti a rischio minore rispetto alle altre categorie e quindi non sono soggetti all’ottemperanza dello stesso decreto.
Tuttavia, sulla base delle esperienze applicative e dei dati ad oggi disponibili, per gli edifici di classe E, non sono generalmente richieste azioni sito-specifiche di valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione per la verifica della presenza di piombo.
Nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici oppure di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili in ambienti di vita o di lavoro, è raccomandata l’applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale ed eventualmente l’organizzazione di un piano di controllo così come indicato per le strutture appartenenti alle classi, B o C.
In termini generali, per grandi condomini e complessi di edifici con reti idriche complesse potrebbe essere considerata l’opportunità di valutare se sia utile l’esecuzione di controlli della presenza di Legionella e/o Legionella pneumophila a carattere biennale, in punti significativi della rete.
In ogni caso, è opportuno ricordare che fondamentale misura di controllo per le unità immobiliari interne a condomini è l’installazione di “contatori puntuali individuali” per ciascuna delle singole unità, eliminando i contatori condominiali comuni. Per grandi edifici e complessi di edifici a destinazione residenziale o di luogo di lavoro, su base volontaria, e in particolare in caso di presenza di utenze sensibili, o in caso di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili, potrebbe essere opportuno, a livello di singola unità immobiliare o locale, l’implementazione di un piano di autocontrollo come indicato per le strutture appartenenti alle classi B o D. Per grandi edifici o complessi adibiti a luogo di lavoro, come noto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con più specifico riguardo all’art. 268 e all’Allegato XLVI, dovranno applicarsi le disposizioni inerenti alla valutazione di esposizione a Legionella.
Per la classe di edifici non prioritari – E le azioni riportate nel D. Lgs. 18/2023 sono ritenute raccomandate. Queste comprendono il monitoraggio biennale di Piombo e Legionella in punti specifici su acqua calda e fredda.
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