Si parla di valutazione dei rischi, ovvero di un particolare processo a cura del datore di lavoro che impone al medesimo di analizzare completamente non solo il proprio ciclo produttivo ma i pericoli che ne conseguono.
Il D.Lgs 81/2008, in particolare l’articolo 2 comma 1 lettera q), definisce la valutazione dei rischi la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. E’ uno dei pochi obblighi non delegabili da parte del Datore di Lavoro e impone a tale figura una competenza completa su molteplici settori, rendendo quindi indispensabile il ricorso a professionisti nel settore della sicurezza.
La domanda che ci dobbiamo fare è: valutare tutti i rischi è possibile?
E’ sicuramente possibile, ma molto complicato e a volte, nonostante i molteplici sforzi, il Datore di Lavoro non riesce a raggiungere l’obiettivo del 100%.
Redigere un DVR vuol dire che:
> i luoghi di lavoro devono essere adeguati, ovvero a norma;
> le attrezzature di lavoro devono essere sicure;
> in funzione dei rischi i lavoratori devono disporre di idonei DPI;
> le attrezzature di lavoro e gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione, verifiche ecc.;
> i lavoratori devono essere formati e addestrati;
> i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria qualora, a seguito della valutazione dei rischi, se ne ravveda la necessità;
> ecc.
Tra i vari rischi che a volte vengono sottintesi, o semplicemente non perfettamente analizzati, ritroviamo il rischio incendio e il rischio sismico.
L’ incendio, un evento prevedibile il cui rischio deve essere valutato e pianificato, e le condizioni per cui si verifica un incendio sono facilmente ottenibili. Nello studio del rischio incendio, il triangolo del fuoco spiega in maniera ineccepibile la causa dell’evento incendio.
Con una corretta valutazione dei rischi possiamo pertanto procedere su più fronti:
> Segregazione del combustibile
> Uso di specifici materiali
> Manutenzione impianti
> Formazione e addestramento del personale
Il Datore di Lavoro nel documento di valutazione dei rischi dovrà, una volta identificato e stimato il rischio, prevedere le misure per mantenere il più basso possibile il verificarsi di un incendio, anche con la designazione di soggetti che possano interagire con esso. Pertanto, la formazione e l’addestramento diventano un passo fondamentale nella gestione della sicurezza.
Se occorre valutare tutti i rischi, l’evento sismico non può non essere dimenticato, soprattutto in quelle zone la cui classificazione ne impone un’analisi dettagliata e di fatto un obbligo in capo al Datore di Lavoro. Il problema del rischio sismico è balzato all’attenzione dopo gli eventi dell’Aquila e quelli del Maggio 2012 in Emilia Romagna, in cui si sono registrati collassi di edifici industriali, sia di parti strutturali che non.
Partendo dal presupposto che si definiscono luoghi di lavoro, così come previsto dall’articolo 62 del D.Lgs. 81/2008: “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. Gli stessi, come previsto dall’articolo 63, devono essere conformi ai requisiti dell’allegato IV del citato Decreto Legislativo.
Nel dettaglio dell’allegato ritroviamo, al punto 1:
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1. Stabilità e solidità
Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali. Non viene lasciato alcun dubbio interpretativo circa i requisiti che gli ambienti di lavoro devono possedere: devono essere solidi, nel rispetto alle caratteristiche ambientali.
Questo significa che, se in un dato momento le caratteristiche ambientali mutano la loro entità o la natura, occorre rivalutare la stabilità della struttura.
Ricordiamo, inoltre, che l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”
[…]
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi omissis.
In conclusione, in particolare relativamente al rischio sismico, un evento o la riclassificazione di un’area impone al Datore di Lavoro di aggiornare il proprio DVR sulle mutate condizioni ambientali, provvedendo quindi anche a modifiche strutturali dei luoghi di lavoro.
Per ultimo, occorre menzionare l’utilizzo della procedura standardizzata i sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, che nel modulo 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA, nella colonna 2 “Pericoli” indica inondazioni, allagamenti, terremoti ecc. come pericoli ipoteticamente presenti.
Dott. Paolo Picco
Funzionario S.Pre.S.A.L. To3