In vigore le nuove norme per i condomini
L’introduzione del D. M. del 25 gennaio 2019, entrato in vigore il 6 maggio 2019, ha comportato una modifica alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Il provvedimento va infatti a modificare quanto previsto dal D.M. n° 246 del 16/05/1987 (in particolare l’Allegato I) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.
Bisognerà inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.
Le novità del D. M. 25/01/2019
La norma individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
> L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
> L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
> L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
> L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
A questi 4 livelli di prestazione corrispondono 4 gruppi di misure antincendio, molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri) e via via più gravose per quelli più alti, prevedendo, tra i diversi obblighi, l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico per edifici che superano i 54 metri.
A chi si applica
Le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
> edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
> edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate
Non si applicano, invece a:
> edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità
Le scadenze
Per le nuove costruzioni le nuove regole sono già in vigore dal 6 maggio 2019, mentre per gli edifici esistenti è stato indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure di adeguamento che prevede come scadenze per gli adeguamenti:
MAGGIO 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
MAGGIO 2021 per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Per interventi di rifacimento delle facciate, ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio stesso.