Cosa si intende per rischio chimico
Ad oggi, la presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, rappresenta uno dei più diffusi rischi presenti sui luoghi di lavoro. Infatti, contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio presente solo nelle industrie chimiche e nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende che utilizzano determinati tipi di sostanze (ad esempio i prodotti per le pulizie, per la disinfezione, per la conservazione degli alimenti, ecc.).
La valutazione del rischio chimico sul lavoro, contrariamente a quanto si possa credere, quindi riguarda davvero tantissime attività, molte delle quali nulla hanno a che vedere con l’industria chimica in senso stretto.
Valutazione del rischio chimico: il quadro normativo
A livello normativo, in Italia è il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 a trattare la valutazione del rischio chimico, in particolare il Capo I – “Protezione da agenti chimici”, che definisce gli agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Oltre alla legge italiana, vanno poi considerate anche le normative europee, ovvero:
- regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals) n. 1907/2006 (CE);
- regolamento CLP (Classification Labelling Packaging) 1272/2008 (CE).
Il Regolamento REACH
Regolamento europeo CE n. 1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007, fa riferimento alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
Esso si applica a produttori e importatori (da paesi extra UE) di sostanze chimiche, e prevede l’obbligo di registrazione di tali sostanze presso l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). Produttori e importatori devono quindi identificare e gestire i rischi legati a queste sostanze, per fare in modo che gli utilizzatori a valle abbiano le informazioni di rischio necessarie per un uso in sicurezza. In mancanza di registrazione, queste sostanze non possono essere fabbricate nella Comunità Europea o immesse sul mercato.
Il Regolamento CLP
Regolamento europeo CE n. 1272/2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, introduce un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio per le sostanze e le miscele, basato sul Sistema mondiale armonizzato dell’ONU (GHS).
Il CLP prevede 9 pittogrammi: 5 per i pericoli fisici, 3 per quelli per la salute e 1 per i pericoli per l’ambiente. Gli utilizzatori delle sostanze chimiche, dunque, devono conoscere la classificazione ed etichettatura delle stesse, per poter valutare il rischio chimico sul lavoro.
Valutazione rischio chimico: obblighi e misure da adottare
Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.
In base a quanto stabilito dall’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori egli deve considerare i seguenti fattori:
- proprietà pericolose degli agenti chimici;
- informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato, tramite relativa scheda di sicurezza;
- livello, tipo e durata dell’esposizione;
- circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
- effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Per la prevenzione e protezione del rischio chimico, andranno quindi adottate misure generali e/o specifiche, in base a quanto stabilito dagli articoli 224 e 225 del Testo Unico.
Devi effettuare la valutazione del rischio chimico nella tua attività o vuoi saperne di più?